L'articolo 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede un meccanismo poco noto ma cruciale: l'arbitrato irrituale per le sanzioni disciplinari.

Quando un lavoratore riceve una sanzione disciplinare, può richiedere entro 20 giorni la costituzione di un collegio arbitrale tramite l'ufficio provinciale del lavoro. Questa richiesta "congela" la sanzione fino alla decisione del collegio.

Il collegio è formato da tre membri: un rappresentante del lavoratore, uno del datore di lavoro e un terzo nominato di comune accordo o dall'ufficio del lavoro. Se il datore non nomina il proprio rappresentante entro 10 giorni, la sanzione perde efficacia.

Il lodo arbitrale può essere impugnato solo per specifici vizi della volontà, come errore sostanziale, dolo o violenza, non per una rivalutazione dei fatti.

Per scoprire tutti i dettagli e le implicazioni pratiche di questa procedura, clicca sul pulsante qui sotto.

CdL Roberto Rossi


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