Tribunale di Milano

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 16 settembre 2024, ha gettato nuova luce sulla questione dell'indennizzo INAIL per infortuni occorsi durante il lavoro agile, comunemente noto come smart working. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori in modalitĂ  di lavoro remoto, ampliando la definizione di infortunio in itinere.

Il Caso in Esame

Infortunio

Il caso riguarda una funzionaria doganale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in servizio dal 17 settembre 2012. A seguito delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, la dipendente era stata collocata in smart working dall'11 marzo 2020, svolgendo la propria attivitĂ  lavorativa presso il proprio domicilio.

Il 23 settembre 2020, la funzionaria ha subito un infortunio mentre si recava a prendere la figlia a scuola, usufruendo di un permesso retribuito. Specificamente, durante il tragitto a piedi verso la scuola della figlia (distante circa 1,6 km dalla sua abitazione), la ricorrente è caduta, provocandosi una distorsione al piede destro ed escoriazioni al ginocchio sinistro.

La Posizione Iniziale dell'INAIL

La posizione dell'INAIL

Inizialmente, l'INAIL ha respinto la richiesta di indennizzo della lavoratrice, sostenendo che l'infortunio non fosse correlato all'attivitĂ  lavorativa, ma rientrasse nei rischi della vita quotidiana.

L'Istituto ha argomentato che la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe il nesso rispetto all'attivitĂ  lavorativa, rendendo non indennizzabile l'evento infortunistico.

La Decisione del Tribunale

La decisione del giudice

Il Tribunale di Milano, ha accolto il ricorso della lavoratrice, basando la propria decisione su diversi elementi chiave:

  1. Interpretazione dell'infortunio in itinere: Il giudice ha richiamato l'art. 2, comma 3, T.U. n. 1124/1965, che include nella tutela assicurativa gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
  2. Precedente giurisprudenziale: La sentenza fa riferimento a una pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 18659/2020), che ha esteso la tutela INAIL agli infortuni in itinere anche durante la fruizione di permessi per motivi personali.
  3. Natura dei permessi retribuiti: Il Tribunale ha sottolineato che i permessi retribuiti sono riconosciuti dall'ordinamento per dare attuazione a principi costituzionali di solidarietĂ  sociale ed uguaglianza, consentendo il godimento di diritti costituzionalmente garantiti.
  4. ContinuitĂ  della tutela: Il giudice ha stabilito che la sospensione dell'attivitĂ  lavorativa per permessi non interrompe la tutela assicurativa, in quanto tali permessi sono parte integrante della regolamentazione del rapporto di lavoro.

Implicazioni della Sentenza

Questa decisione amplia significativamente la tutela dei lavoratori in smart working, riconoscendo che:

  • L'utilizzo di un permesso per motivi personali non interrompe necessariamente il nesso con l'attivitĂ  lavorativa.
  • Gli infortuni occorsi durante tali permessi possono essere indennizzabili, specialmente se legati all'adempimento di doveri familiari.
  • La copertura assicurativa si estende al normale percorso tra abitazione e luogo di destinazione legato al permesso, anche in regime di smart working.

Quantificazione del Danno

Quantificazione del danno

Il Tribunale ha accolto le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), che ha valutato:

  • Un danno biologico complessivo pari all'8% (otto percento).
  • L'indennizzo calcolato in applicazione delle tabelle di cui all'art. 13, d.lgs. 38/2000, per un importo di € 9.811,86.

Decisione Finale

Il Tribunale ha condannato l'INAIL a:

  1. Corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale di € 9.811,86.
  2. Pagare € 345,51 per cure mediche.
  3. Sostenere le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori.
  4. Farsi carico delle spese di CTU.

Considerazioni Finali

Questa sentenza rappresenta un importante precedente nella tutela dei lavoratori in smart working, riconoscendo la complessa interazione tra vita professionale e personale che caratterizza questa modalitĂ  di lavoro.

Per i datori di lavoro e i professionisti che si occupano di risorse umane, questa decisione sottolinea l'importanza di una chiara definizione delle politiche di smart working e di una corretta informazione ai dipendenti sui loro diritti e responsabilitĂ .

La sentenza apre inoltre nuove prospettive sulla definizione di "occasione di lavoro" nell'era del lavoro agile, invitando a una riflessione piĂ¹ ampia sulle tutele necessarie in un contesto lavorativo in rapida evoluzione anche se negli ultimi mesi qualche azienda sta tornando ad operare on-site!

CdL Roberto Rossi

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