Incentivi all'Assunzione
Come Sfruttare il Decreto Coesione per i Giovani

Assunzioni under 35 approvazione definitiva da parte del Senato per la legge di conversione del D.L. n. 60/2024, conosciuto come decreto Coesione, entrato in vigore l'8 maggio 2024, che introduce incentivi agevolati per promuovere l'autoimprenditorialitĂ e l'occupazione di giovani, donne e residenti nel Mezzogiorno.
Nel corso del processo parlamentare, alcuni emendamenti hanno modificato le tempistiche per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo. Di seguito, analizziamo le caratteristiche principali e le specificitĂ previste per l'occupazione dei giovani under 35.
Il beneficio agevolativo

Per favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, l'articolo 22 del D.L. n. 60/2024 dispone un esonero contributivo totale, pari al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, escludendo i premi INAIL. Tale esonero ha una durata di 24 mesi e si applica alle assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Ammontare del beneficio

La misura prevede un esonero totale del 100% sui contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, escludendo i premi e i contributi INAIL.
L'esonero è concesso entro un limite massimo mensile di 500 euro per ciascun lavoratore assunto, e deve rispettare la spesa autorizzata, le procedure, i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità stabiliti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
Il massimale dell'esonero aumenta a 650 euro mensili per ciascun lavoratore se l'assunzione avviene da parte di datori di lavoro privati con sede o unitĂ produttiva situata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Rimane invariata l'aliquota di calcolo delle prestazioni previdenziali.
Durata e decorrenza

Il beneficio ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di assunzione e si applica nei seguenti casi:
- assunzione a tempo indeterminato,
- trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
L'esonero non è valido per i rapporti di lavoro domestico e per i contratti di apprendistato.
Tuttavia, è riconosciuto anche se il lavoratore, prima dell'assunzione o trasformazione, era stato impiegato con un contratto di apprendistato non continuato come rapporto di lavoro subordinato ordinario.
Destinatari del beneficio

La misura è riservata esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato. Per poter usufruire del massimo esonero di 650 euro mensili, la sede operativa o l'unità produttiva deve essere ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, a prescindere dalla residenza o dal domicilio del dipendente.
Lavoratori beneficiari

L’esonero contributivo è applicabile se, alla data dell'assunzione o trasformazione incentivata, il lavoratore:
- ha meno di 35 anni,
- non è mai stato assunto a tempo indeterminato.
Il beneficio è esteso anche a quei lavoratori che, al momento dell'assunzione incentivata, avevano già un contratto a tempo indeterminato con un altro datore di lavoro che aveva parzialmente usufruito dell'esonero.
Condizioni per l'utilizzo

L’accesso alla misura è condizionato al rispetto dei principi generali per l’ottenimento delle agevolazioni contributive previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, è richiesto che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Se entro 6 mesi dall'assunzione incentivata il lavoratore assunto con l'esonero o un dipendente con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, l’esonero sarà revocato e il beneficio già goduto dovrà essere rimborsato. La revoca non incide sul conteggio del periodo rimanente per usufruire dell’esonero.
Infine, l'efficacia del beneficio è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'approvazione della Commissione UE.
CumulabilitĂ

Secondo la normativa vigente, l’esonero non puĂ² essere combinato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. Tuttavia, è pienamente compatibile e senza riduzioni con la maxi deduzione del costo del lavoro prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.
ApplicabilitĂ
La misura è condizionata:
- all'emanazione di un decreto specifico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definirĂ le modalitĂ attuative dell'esonero, in linea con l'Accordo di partenariato 2021 - 2027 e con gli obiettivi del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Questo decreto stabilirĂ anche le relazioni con l'INPS, in qualitĂ di ente gestore, e le modalitĂ di comunicazione da parte dei datori di lavoro per il rispetto del limite di spesa previsto.
- all'autorizzazione da parte della Commissione UE, come richiesto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
CdL Roberto Rossi
Tabella riassuntiva
Aspetto | Descrizione |
Durata e decorrenza | Il beneficio dura 24 mesi dalla data di assunzione. Si applica a contratti a tempo indeterminato e trasformazioni da contratti a termine nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025. Esclusi i rapporti di lavoro domestico e apprendistato, ma applicabile per apprendisti non confermati. |
Destinatari del beneficio | Riservato ai datori di lavoro del settore privato fino Max 500 uro mensili. L'aumento a 650 euro mensili è per sedi o unità produttive in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore. |
Lavoratori beneficiari | Concesso ai lavoratori che, alla data dell'assunzione o trasformazione, hanno meno di 35 anni e non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Applicabile anche se precedentemente assunti a tempo indeterminato da altro datore che ha usufruito parzialmente dell'esonero. |
Condizioni per l'utilizzo | Richiede il rispetto dei principi generali per le agevolazioni contributive (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Nei 6 mesi precedenti non devono esserci stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi. Licenziamenti nei 6 mesi successivi revocano l'esonero. |
CumulabilitĂ | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. Compatibile con la maxi deduzione del costo del lavoro (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023). |
ApplicabilitĂ | Condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Deve essere conforme all'Accordo di partenariato 2021-2027 e agli obiettivi del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Richiede l'autorizzazione della Commissione UE. |