Dipendente che assiste persona con disabilità

Assistenza a disabili

Il lavoratore dipendente che presta assistenza a una persona con disabilità in stato di gravità certificato dalla commissione della ASL ha diritto a un congedo straordinario della durata massima di 2 anni nell'arco della propria carriera lavorativa, usufruibile in modo continuativo o frazionato (D.Lgs. n. 151/2001, art. 42).

Il limite massimo di 2 anni rappresenta anche il tetto complessivo cumulativo per tutti coloro che hanno diritto in relazione allo stesso soggetto disabile.

Durante il periodo di congedo, il lavoratore è coperto da contribuzione figurativa e matura il diritto a un'indennità totalmente a carico dell'INPS.

Possono beneficiare del congedo

Soggetti beneficiari

Il congedo è riservato ai seguenti soggetti, seguendo un ordine di priorità:

  • Coniuge o soggetto unito civilmente, purché convivente (stessa residenza anagrafica) o convivente di fatto.
  • Genitori, in assenza o invalidità del coniuge o del soggetto unito civilmente convivente.
  • Figlio, purché convivente (stessa residenza anagrafica), in assenza o invalidità dei genitori.
  • Fratelli o sorelle, purché conviventi (stessa residenza anagrafica), in assenza o invalidità dei figli conviventi.
  • Parenti o affini entro il 3° grado conviventi, in assenza o invalidità dei soggetti sopra menzionati.
  • Uno dei figli non ancora conviventi, a condizione che la convivenza sia instaurata successivamente.

Soggetti esclusi

Esclusi

Non hanno diritto al congedo i seguenti lavoratori:

  • Lavoratori a domicilio.
  • Addetti al lavoro domestico.
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata.
  • Lavoratori autonomi.
  • Lavoratori parasubordinati.

Requisiti soggettivi del lavoratore

Requisiti per chiedere il congedo
  • Il rapporto di lavoro deve essere in corso ed effettivamente prestato.
  • Il disabile assistito non deve essere ricoverato per l'intero arco delle 24 ore presso strutture ospedaliere pubbliche o private che forniscono assistenza sanitaria continuativa, salvo eccezioni.
  • Il congedo straordinario non può essere utilizzato per lo stesso disabile nei giorni in cui si fruiscono i permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/1992.
  • La convivenza con il disabile grave, ove normativamente richiesta, può essere instaurata successivamente alla richiesta di congedo, a condizione che sia mantenuta per tutta la durata del congedo stesso.

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro

Il datore di lavoro riceve in copia la domanda presentata in via telematica dal lavoratore all’INPS, una per ogni persona per cui viene richiesto il permesso, corredata da idonea certificazione relativa alla particolare natura dell’handicap e accompagnata da una dichiarazione di responsabilità circa la necessità di “assistenza disgiunta”.

La domanda deve essere rinnovata dopo 12 mesi; nel caso di unioni civili, la domanda è cartacea sul Modello SR64.

Il datore di lavoro può richiedere una programmazione dei permessi se il lavoratore che assiste il disabile è in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza.

Alle domande presentate dal convivente di fatto deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la convivenza con il disabile da assistere o l’impegno a instaurare la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Il datore di lavoro deve anticipare mensilmente l’indennità, pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro, conguagliandola con i contributi dovuti all’INPS.

Attenzione: per i braccianti agricoli OTD non a giornata o OTI è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS entro un anno dalla ripresa dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui il verbale che attesta la disabilità sia rivedibile e il lavoratore abbia presentato all’INPS una nuova domanda di autorizzazione, il datore di lavoro continua a concedere il congedo durante il periodo che intercorre tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter di revisione.

Il lavoratore è tenuto a restituire quanto percepito in caso di mancata conferma dello stato di grave disabilità.

Termini e scadenze

scadenze

La domanda deve essere presentata all’INPS e al datore di lavoro entro il giorno di inizio della fruizione del congedo.

CdL Roberto Rossi

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