IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

In base all'art. 28 del TUSIC, la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono obblighi inderogabili per il datore di lavoro (art. 17 TUSIC).
Questa valutazione deve coprire tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli specifici per gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Tra questi rientrano anche i rischi legati allo stress lavoro-correlato, in linea con l'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza, come stabilito dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Inoltre, devono essere considerati i rischi legati alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, nonché quelli derivanti dalla specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione lavorativa.
Conservazione e contenuto

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), prodotto al termine della valutazione dei rischi, può essere conservato in formato digitale e deve avere una data certa, che può essere garantita anche tramite procedure digitali.
Questa data può essere attestata sia dalla firma del datore di lavoro sul DVR sia, esclusivamente ai fini della prova della data, dalle firme del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del RLS territoriale, e del medico competente, se nominato. Il DVR deve contenere:
- una relazione che descriva la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, specificando i criteri utilizzati per tale valutazione. Il datore di lavoro sceglie questi criteri, adottando principi di semplicità, brevità e chiarezza, per garantire che il documento sia completo e utile come strumento operativo per la pianificazione degli interventi aziendali e per la prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati in seguito alla valutazione dei rischi;
- il programma delle misure considerate necessarie per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’implementazione delle misure da realizzare e dei ruoli all'interno dell’organizzazione aziendale che devono occuparsene, assegnando tali compiti solo a persone con competenze e poteri adeguati (il cosiddetto “organigramma di sicurezza”);
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale, e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una comprovata capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (la cosiddetta “mappatura delle mansioni a rischio specifico”).
Il contenuto del DVR deve conformarsi alle indicazioni stabilite dalle norme specifiche sulla valutazione dei rischi riportate nei titoli tecnici del TUSIC.
Nuova impresa o variazioni significative

Nel caso di una nuova impresa, il datore di lavoro è obbligato a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a redigere il relativo documento entro 90 giorni dall'inizio delle attività (art. 28, comma 3-bis, TUSIC).
Il datore di lavoro deve eseguire la valutazione e redigere il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1-2, TUSIC).
La valutazione dei rischi deve essere prontamente rielaborata in caso di significative modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influenzano la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione ai progressi della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di incidenti rilevanti, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario.
Le misure di prevenzione devono essere aggiornate e il DVR rielaborato entro 30 giorni (art. 29, comma 3, TUSIC).
Il DVR, incluso quello unitario elaborato nei contratti di appalto o d'opera (DUVRI, art. 26, comma 3, TUSIC), deve essere conservato presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi.
Il Ministero del Lavoro ha più volte sottolineato l'importanza della valutazione dei rischi interferenziali negli appalti e nei subappalti (cfr. circ. n. 42 del 9 dicembre 2010 e n. 5 dell’11 febbraio 2011).
L’art. 20, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 151/2015, modificando l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro possa utilizzare strumenti tecnici e specialistici forniti dall'INAIL, anche in collaborazione con le ASL, tramite il Coordinamento tecnico delle Regioni, per la riduzione dei livelli di rischio nella valutazione dei rischi.
Particolarmente rilevante è quanto previsto, in attuazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 151/2015, dal D.M. 23 maggio 2018.
Questo decreto, adottato previo parere della Commissione consultiva, identifica gli strumenti informatizzati di supporto per la valutazione dei rischi, basati sul prototipo europeo OIRA (Online interactive Risk Assessment).
Questi strumenti permettono di arricchire la valutazione dei rischi con metodologie avanzate, consentendo al datore di lavoro e agli altri soggetti coinvolti nel processo di valutazione di interagire, anche telematicamente, con l'analisi e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.
Procedure standard

Secondo l’art. 29, comma 5, TUSIC, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f), TUSIC, recepite con D.M. 30 novembre 2012 (G.U. n. 285, serie generale, del 6 dicembre 2012).
Il D.L. 12 maggio 2012, n. 57 aveva inizialmente fissato al 31 dicembre 2012 il termine entro cui questi datori di lavoro potevano autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Successivamente, la legge n. 228/2012 ha prorogato questo termine, che, con la pubblicazione del D.M. 30 novembre 2012, è stato definitivamente fissato al 31 maggio 2013 (Ministero del Lavoro, Nota prot. 32/2583 del 31 gennaio 2013). Pertanto, dal 1° giugno 2013, anche questi datori di lavoro non possono più limitarsi ad autocertificare la valutazione dei rischi.
I datori di lavoro che impiegano fino a 50 lavoratori possono svolgere la valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate (art. 29, comma 6, TUSIC).
In conformità all’art. 32 del D.L. n. 69/2013, un decreto del Ministro del Lavoro, adottato seguendo le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, dovrà individuare i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali.
Questo sarà fatto sulla base di criteri e parametri oggettivi, derivati dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore. Per questi settori a basso rischio saranno applicate procedure semplificate.
In particolare, per la Valutazione dei Rischi (VDR), il decreto dovrà fornire un modello che consenta ai datori di lavoro di tali settori, pur mantenendo gli obblighi sostanziali, di dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Fino all’emanazione del suddetto decreto, i datori di lavoro in questi settori dovranno comunque utilizzare le procedure standardizzate.
In risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, classificato come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae e incluso tra gli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del TUSIC, il DVR deve essere aggiornato ai sensi del Titolo X del TUSIC.
COVID-19

Questo aggiornamento deve considerare il Covid-19 come rischio biologico generico a causa dell'esposizione al nuovo agente biologico sviluppatosi in pandemia, con specifici obblighi per il datore di lavoro riguardanti le misure di protezione e prevenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la sanificazione degli ambienti lavorativi (Ministero della Salute, Lettera circolare 29 aprile 2020, n. 14915).
Inoltre, è rilevante la modifica del D.Lgs. n. 81/2008, il cui art. 279, comma 2, deve essere interpretato alla luce della Direttiva (UE) n. 2020/739, recepita dall’art. 4 del D.L. n. 125/2020 e dall’art. 17 del D.L. n. 149/2020, trasfuso nell’art. 13-sexiesdecies del D.L. n. 137/2020.
Questi documenti classificano il SARS-CoV-2 come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3, imponendo al datore di lavoro, su parere del medico competente, di rendere disponibili ai dipendenti vaccini efficaci se non già immuni all’agente biologico presente nel luogo di lavoro.
Su questo aspetto incide anche l’art. 4 del D.L. n. 44/2021, che, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, obbliga chi esercita professioni sanitarie o è operatore di interesse sanitario in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali, a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, identificando la vaccinazione come "requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati".
CdL Roberto Rossi