Il congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale, precedentemente regolato dal R.D.L. del 24 giugno 1937, n. 1334 e dalla legge del 23 dicembre 1937, n. 2387, nonché specificamente per i lavoratori domestici dall'art. 15 della legge del 2 aprile 1958, n. 339, ha subito importanti cambiamenti normativi.
Questi regolamenti storici sono stati abrogati il 16 dicembre 2010 dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 212/2010, noto come "taglia-leggi". Pertanto, la gestione del congedo matrimoniale è ora interamente affidata alla contrattazione collettiva.
Nel contesto storico, erano significativi anche alcuni contratti collettivi corporativi, come quello del 31 maggio 1941 e del 1° novembre 1942, che includevano provvidenze a carattere demografico per specifiche categorie di lavoratori.
Oggi, il congedo matrimoniale è regolato dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro e di solito garantisce a tutti i lavoratori dipendenti, che hanno superato il periodo di prova, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di 15 giorni con conservazione della retribuzione.
È essenziale che il lavoratore faccia richiesta preventiva di tale congedo al datore di lavoro e che l'assenza inizi dal giorno del matrimonio. Importante notare che il congedo matrimoniale non viene conteggiato nel periodo delle ferie annuali né nel periodo di preavviso.
In casi eccezionali, qualora la situazione produttiva dell'azienda non permetta al lavoratore di usufruire del congedo immediatamente dopo il matrimonio, questo deve comunque essere concesso entro i 30 giorni successivi alla celebrazione.
Implicazioni Giuridiche del Congedo Matrimoniale e Influenza delle Unioni Civili e Convivenze

La Corte di Cassazione ha stabilito, nella sentenza del 23 febbraio 1991, n. 1935, che se un lavoratore usufruisce di un periodo di congedo matrimoniale inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo di riferimento, ciò costituisce un caso di parziale inadempimento da parte del datore di lavoro.
Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per i giorni di congedo non concessi, garantendo così il pieno rispetto dei diritti del lavoratore secondo le normative contrattuali.
Inoltre, è fondamentale considerare gli effetti della normativa sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze.
La legge del 20 maggio 2016, n. 76, ha introdotto significative modifiche in questo ambito, estendendo i diritti relativi al congedo matrimoniale anche a queste forme di unione.
L'INPS, con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, ha fornito chiarimenti su come queste disposizioni debbano essere applicate, assicurando che tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di unione o convivenza legalmente riconosciuta, possano beneficiare dei diritti connessi al congedo per motivi personali e familiari.
CdL Roberto Rossi