Cure Termali; donazione sangue; donazione midollo osseo; trattamenti emodialitici e tossicodipendenza

Cure Termali

Cure termali

L'articolo 16 della legge del 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce che le cure termali sono autorizzate quando risultano essenziali per certi stati di malattia e devono essere prescritte da un medico specialista, un medico dell'ASL, o in alternativa, dall'INAIL.

Questa disposizione mira a garantire che tali trattamenti siano adeguatamente giustificati da condizioni mediche.

In merito alla retribuzione durante l'assenza per cure termali, una fondamentale sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 1987, n. 559, ha equiparato per la prima volta queste assenze a quelle per malattia, confermando il diritto del lavoratore a ricevere la normale retribuzione.

Successivamente, con una decisione del 19 giugno 1990, n. 297, la Corte ha precisato che il diritto a tale assenza retribuita è condizionato al rispetto di tre criteri specifici:

  • la presenza di una condizione patologica che richieda effettivamente cure terapeutiche o riabilitative,
  • la comprovata maggiore efficacia delle cure termali rispetto ai periodi normali di ferie,
  • una prescrizione dettagliata da parte di un medico specialista che confermi queste necessitĂ .

L'INPS, attraverso la circolare del 27 marzo 1991, n. 85, ha ulteriormente chiarito che l'autorizzazione per le cure termali deve essere basata sulla certificazione medica che attesti la presenza di tutti i requisiti sopra menzionati.

Per poter beneficiare dell'assenza per cure termali, si devono quindi verificare diverse condizioni:

  • Una prescrizione medica che attesti la necessitĂ  terapeutica o riabilitativa e l'importanza decisiva delle cure termali;
  • Un intervallo di almeno 15 giorni tra il periodo di assenza per le cure e la fruizione delle ferie annuali;
  • Un limite di 15 giorni all'anno per le assenze per cure termali;
  • L'inizio delle cure termali entro 30 giorni dalla data di prescrizione del medico.

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, l'assenza per cure termali è equiparata a quella per malattia, sia in termini di retribuzione sia per gli effetti degli interventi economici dell'INPS.

Ăˆ importante notare che questa regolamentazione non si applica a cure elioterapiche, climatiche o psammoterapiche, ma è specifica solo per le cure idrotermali.

Donazione sangue

Donazione sangue

Secondo l'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, i lavoratori che donano il proprio sangue a titolo gratuito per fini terapeutici hanno diritto a una giornata di riposo di 24 ore consecutive, che inizia dal momento dell'assenza dal lavoro per il prelievo. L'articolo 2 della stessa legge stabilisce che i donatori hanno diritto alla piena retribuzione giornaliera che avrebbero ricevuto lavorando.

La normativa specifica che la quantità minima di sangue da donare per ottenere il diritto al riposo è di 250 grammi, come fissato dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale del 8 aprile 1968. La donazione deve avvenire in uno dei centri trasfusionali autorizzati e accreditati secondo le modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome.

Per quanto riguarda la copertura previdenziale per le giornate di riposo concesse per la donazione, l'articolo 13 della legge n. 107/1990 fa riferimento all'articolo 8 della legge n. 155/1981, che prevede la contribuzione figurativa, applicando di conseguenza la relativa disciplina.

Inoltre, l'articolo 14 della legge n. 107/1990 impone agli enti responsabili delle operazioni trasfusionali il dovere di fornire una certificazione al datore di lavoro. Questa certificazione attesta che il lavoratore ha effettivamente effettuato la donazione. In caso di inidoneità alla donazione, è garantita la retribuzione per il tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e per le procedure correlate.

Donazione midollo, trattamenti emodialitici e tossicodipendenza

Midollo

La donazione di midollo osseo in Italia è disciplinata dalla legge n. 52/2001, che presenta alcuni punti di contatto con le norme relative alla donazione di sangue, pur considerando le peculiari conseguenze che tale donazione puĂ² comportare per il donatore.

Per quanto riguarda i trattamenti emodialitici, le assenze dal lavoro necessarie per tali trattamenti sono equiparate a quelle per malattia. Queste assenze prevedono modalitĂ  operative specifiche per l'indennitĂ  di malattia a carico dell'INPS, garantendo ai lavoratori il sostegno economico durante il periodo di assenza necessario per i trattamenti.

Inoltre, l'articolo 124 del D.P.R. n. 309/1990 affronta la situazione dei lavoratori tossicodipendenti. Questa normativa stabilisce che i lavoratori a tempo indeterminato, diagnosticati con tossicodipendenza e che si impegnano in programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle ASL o altre strutture specializzate, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del trattamento, fino a un massimo di tre anni.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 164 del 6 dicembre 1991, ha ulteriormente chiarito che questa tutela permette al lavoratore di beneficiare di un programma di cura e reinserimento sociale anche attraverso periodi frazionati, offrendo flessibilitĂ  nella gestione della riabilitazione e del reinserimento lavorativo.

CdL Roberto Rossi

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