
Sentenza della Corte di Cassazione
In ambito societario, emerge spesso il quesito sulla fattibilità di stabilire un legame lavorativo di natura subordinata tra l'entità aziendale e le figure dei soci e degli amministratori. Questa tematica si distingue nettamente dal legame societario tradizionale o da quello derivante dall'incarico amministrativo, come evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2009 (n. 7260).
La creazione di un rapporto lavorativo subordinato con i suddetti soggetti presuppone che l'attività svolta sia distinta e aggiuntiva rispetto ai doveri già previsti dalla loro posizione societaria o dall'incarico di amministrazione. È, dunque, improbabile instaurare tale tipo di rapporto con un socio il cui contributo lavorativo coincide con gli obblighi derivanti dal contratto sociale. La situazione si complica ulteriormente quando si analizza la posizione degli amministratori.

Generalmente, si considera possibile il rapporto di lavoro subordinato per gli amministratori (inclusi quelli con deleghe specifiche, come evidenziato nella sentenza del 25 maggio 1991, n. 5944 della Corte di Cassazione), escluso il caso dell'amministratore unico, laddove non emerga una volontà aziendale distinta da quella dell'individuo in questione. In questo contesto, è fondamentale considerare l'approccio degli enti previdenziali, che influisce significativamente sul riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, influenzando aspetti quali i contributi pensionistici.

Messaggio INPS
L'INPS, mediante il Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ha sottolineato la possibilità di un rapporto di lavoro subordinato per gli amministratori all'interno delle società di capitali, superando la precedente presa di posizione (circ. n. 179 del 8 agosto 1989) che negava tale compatibilità. Questa evoluzione si appoggia sui pronunciamenti della Corte di Cassazione che, nel tempo, hanno confermato la possibilità di cumulare le funzioni di amministratore con quelle di lavoratore subordinato, purché si verifichino specifiche condizioni, come l'assegnazione di compiti distinti da quelli direttamente connessi all'incarico sociale e la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di subordinazione.
Interessante è il riferimento dell'INPS alla sentenza del 1° settembre 2014 (n. 18476 della Corte di Cassazione), che ribadisce la non esclusione a priori di un rapporto di lavoro subordinato tra l'organo di amministrazione e la persona giuridica, a condizione che siano presenti le caratteristiche di subordinazione.

Amministratori delegati
Per quanto riguarda la figura dell'amministratore delegato, l'INPS fa una distinzione in base all'ampiezza dei poteri delegati, facendo riferimento all'articolo 2381 del codice civile. La possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato dipende dalla natura della delega ricevuta dal consiglio di amministrazione.
L'analisi sulle potenziali relazioni di lavoro subordinato tra società e figure societarie richiede un'attenta valutazione dei compiti assegnati e della natura delle deleghe, sempre nel rispetto dei criteri che definiscono il rapporto di subordinazione. L'evoluzione giurisprudenziale e le precisazioni fornite dagli enti previdenziali offrono un quadro normativo in continua evoluzione, che necessita di un'accurata interpretazione legale per garantire la corretta applicazione nelle diverse situazioni aziendali.
CdL Roberto Rossi