DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI,COSA CAMBIA
Nel progetto di legge proposto dal Governo italiano e presentato il 6 novembre 2023, si stabilisce che in caso di assenza ingiustificata di un lavoratore che eccede il limite imposto dal contratto collettivo nazionale applicabile, o in assenza di tale contratto, per un periodo superiore a cinque giorni, si presume che il lavoratore abbia intenzione di terminare il proprio impiego. L'articolo 9 di questa proposta legislativa mira a modificare l'articolo 26 del Dlgs 151/2015. Lo scopo è di affrontare una problematica aziendale comune: alcuni lavoratori evitano di dimettersi volontariamente, astenendosi dal lavoro per essere licenziati e quindi accedere all'indennità di disoccupazione. Questa norma cerca di impedire tale pratica, assicurando che la cessazione del rapporto di lavoro sia chiaramente attribuibile alla volontà del lavoratore e non a quella del datore di lavoro.

Attualmente, se un lavoratore desidera interrompere il proprio impiego, deve seguire una procedura telematica specifica, come previsto dall'articolo 26 del Dlgs 151/2015. Tuttavia, alcuni lavoratori optano per l'assenza dal lavoro per ottenere un licenziamento e accedere così alla Naspi, l'indennità di disoccupazione italiana. La Naspi è accessibile solo se il lavoro termina per volontà del datore di lavoro, come nel caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo. La nuova proposta legislativa mira a prevenire queste situazioni, stabilendo che le assenze prolungate e ingiustificate equivalgano a una risoluzione del rapporto di lavoro iniziativa dal lavoratore stesso. Questo approccio intende impedire l'accesso alla Naspi in tali circostanze.
La proposta legislativa intende quindi chiaramente differenziare le dimissioni volontarie dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a comportamenti inattivi del lavoratore. In questo modo, si evita che i lavoratori utilizzino assenze ingiustificate come strategia per ottenere l'indennità di disoccupazione, preservando l'integrità del sistema di supporto per la disoccupazione e le procedure di dimissioni. Questa modifica legislativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore chiarezza e equità nelle norme che regolano il rapporto di lavoro e le condizioni per la cessazione dello stesso, evitando abusi nel sistema di welfare e garantendo una corretta gestione delle dimissioni.

La situazione attuale
L'attuale articolo 26 del Dlgs 151/2015 crea complicazioni gestionali per i datori di lavoro in caso di assenze ingiustificate dei dipendenti. Attualmente, il datore di lavoro deve "congelare" il rapporto lavorativo, sospettando che il dipendente non riprenda il lavoro. Questo porta a una sospensione reciproca degli obblighi, ma comporta il rischio di un ritorno improvviso del lavoratore, obbligando il datore di lavoro a riorganizzare per accomodarlo. In alternativa, il datore di lavoro può avviare un procedimento disciplinare, che può portare al licenziamento per giusta causa, ma comporta il pagamento di un ticket di licenziamento e l'erogazione della Naspi al lavoratore.
In questa situazione, il datore di lavoro si trova in una posizione difficile, dovendo scegliere tra mantenere sospeso il rapporto di lavoro o avviare un procedimento disciplinare. Questa dinamica evidenzia la necessità di rivedere l'attuale normativa per semplificare e rendere più equo il processo di gestione delle assenze ingiustificate.
La normativa proposta, pur essendo ben intenzionata, lascia aperte alcune questioni. È incerto come interpretare il "limite di tempo previsto dal contratto collettivo" per le assenze. Per quanto riguarda le dimissioni, è obbligatorio utilizzare una procedura telematica dal 2016, e le dimissioni non conformi sono invalide.
Tuttavia, le dimissioni incluse in un verbale di conciliazione firmato presso le sedi protette sono valide. Esistono diversi metodi per inviare le dimissioni, tra cui siti web governativi , consulenti del lavoro ecc.
CdL Roberto Rossi