Assegnazione delle mansioni al lavoratore

L'assegnazione delle mansioni ai dipendenti implica il loro inquadramento nelle categorie legali o nei livelli previsti dai contratti collettivi (art. 96 disp. att. c.c.).
L’art. 2103 c.c., aggiornato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, disciplina il cambiamento delle mansioni modificando profondamente le regole precedenti.
Secondo l’art. 2103 c.c., il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni per cui è stato assunto, quelle di un livello superiore ottenuto successivamente, o quelle dello stesso livello e categoria delle ultime effettivamente svolte. In alcuni casi specifici, può essere assegnato anche a mansioni inferiori, come previsto dai commi 2 e 4 dello stesso articolo.
Il datore di lavoro ha quindi la facoltà di assegnare unilateralmente il dipendente a mansioni diverse, purché rientrino nello stesso livello contrattuale o categoria legale di inquadramento (cosiddetta "mobilità orizzontale").

Il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. supera il concetto di equivalenza professionale (il cosiddetto “bagaglio professionale”, prima intoccabile) come elemento giuridicamente rilevante, attribuendo al contratto collettivo un ruolo fondamentale: definire, attraverso la classificazione del personale, l'ambito entro il quale può essere esercitato lo ius variandi.
In altre parole, la descrizione delle mansioni specificate nel livello contrattuale del CCNL amplia l'area delle responsabilità del lavoratore secondo il contratto di lavoro.
Questo rappresenta un cambiamento significativo nella flessibilità organizzativa del datore di lavoro, soprattutto perché, in seguito agli ultimi rinnovi, i CCNL stanno aggiornando le loro descrizioni delle mansioni, raggruppando compiti meno eterogenei nello stesso livello contrattuale, limitando così nuovamente l'espansione dello ius variandi orizzontale.
Per chiarire, lo ius variandi del datore di lavoro è il diritto di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore, purché queste rientrino nella stessa categoria legale o livello contrattuale.
Questo permette all'azienda di adattare le attività dei dipendenti alle esigenze organizzative, mantenendo comunque il rispetto delle qualifiche e delle competenze dei lavoratori.
Variazioni delle mansioni

Per quanto riguarda lo “ius variandi verticale”, il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni che rientrano in un livello contrattuale inferiore, se si verificano determinate condizioni (art. 2103, commi 2 e 4).
Questo può avvenire in caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore” (comma 2), oppure quando i contratti collettivi, inclusi quelli aziendali, prevedono ulteriori situazioni in cui è possibile assegnare mansioni di un livello inferiore, purché sia rispettata la stessa categoria legale (comma 4).

In entrambi i casi, il lavoratore ha diritto a mantenere lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione (principio di irriducibilità della retribuzione), fatta eccezione per le componenti salariali legate a particolari modalità di lavoro che non si applicano più (ad esempio, l’indennità di “maneggio denaro” per i bancari o quella di “cuffia” per gli operatori di call center). Inoltre, il cambiamento delle mansioni deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, altrimenti l'atto è nullo (art. 2103, comma 5).
In ogni caso, l'art. 2103 del Codice civile prevede alcune specifiche eccezioni:
1) Nel caso di una lavoratrice in gravidanza o nel periodo post-partum assegnata a lavori non compatibili con tali condizioni: in questo caso, la lavoratrice deve essere assegnata ad altre mansioni (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001). La legge specifica (art. 7, comma 5) che la lavoratrice può essere assegnata a mansioni inferiori rispetto a quelle abituali, mantenendo però la retribuzione e la qualifica originarie.
2) Il TUSIC stabilisce che un lavoratore, per motivi di salute legati all'esposizione a un agente chimico, fisico o biologico, può essere temporaneamente rimosso da tale attività e assegnato a un'altra mansione all'interno della stessa azienda, seguendo il parere del medico competente.
3) L’art. 4, comma 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223 stabilisce che gli accordi sindacali, stipulati durante le procedure relative ai licenziamenti dei lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, che prevedano il reintegro totale o parziale dei lavoratori eccedenti, possono consentire l'assegnazione a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte, in deroga all’art. 2103, comma 2, del Codice civile.
4) L’art. 24, comma 1, della legge n. 223/1991, applicabile alle imprese con più di 15 dipendenti, prevede che, in caso di riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro, che comporti licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali possano prevedere il reintegro dei lavoratori eccedenti con assegnazione a mansioni inferiori."
CdL Roberto Rossi