La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22/2015. In particolare, la Corte ha stabilito che l’obbligo di restituire l’anticipo della NASpI non deve essere totale, ma solo per la durata del periodo di lavoro subordinato svolto. Questo vale quando il lavoratore non puĂ² continuare l'attivitĂ  per cui ha ricevuto l’anticipo della NASpI, a causa di eventi imprevisti e non dipendenti da lui (Corte Costituzionale sentenza n. 90/2024).

In pratica, la restituzione dell'anticipo non deve essere completa, ma proporzionata al tempo effettivamente lavorato durante il periodo coperto dall'indennitĂ .

Il Caso

L’INPS aveva anticipato la NASpI a un lavoratore che, dopo aver perso il lavoro, aveva avviato un'attività di ristorazione. Tuttavia, a causa delle restrizioni imposte per il COVID, il lavoratore ha dovuto chiudere la sua attività e ha trovato un nuovo lavoro come dipendente a tempo indeterminato.

Nonostante ciĂ², l'INPS ha richiesto la restituzione totale dell’anticipo della NASpI.

Il principio di proporzionalitĂ  e ragionevolezza

La restituzione totale dell’indennitĂ  percepita non puĂ² essere giustificata dal principio antielusivo quando, come in questo caso, è dimostrato che l’attivitĂ  imprenditoriale è stata avviata e portata avanti con un investimento significativo di capitali, per poi interrompersi a causa di un evento imprevedibile, come la pandemia da COVID-19, che ha obbligato alla chiusura di molte attivitĂ  commerciali per lunghi periodi.

La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto incostituzionale la norma che prevedeva la restituzione integrale dell'anticipo in questi casi, perché violava il principio di proporzionalità e ragionevolezza, oltre al diritto al lavoro. Inoltre, secondo la Corte, se l'attività imprenditoriale è stata effettivamente avviata e sostenuta per un periodo significativo grazie all’incentivo della NASpI anticipata, la finalità antielusiva della norma è comunque soddisfatta.

Obbligo di restituzione della NASPI

Se chi ha ricevuto l’anticipo della NASpI si trova nella situazione di non poter continuare l’attività imprenditoriale per cause non imputabili a lui, e quindi senza colpa, l’obbligo di restituire l’indennità deve essere ridimensionato. In particolare, la restituzione deve essere proporzionata alla durata del periodo di lavoro subordinato, poiché solo per quel periodo la NASpI risulta ingiustificata.

La Corte ha anche stabilito che il rischio d'impresa ricade sul lavoratore che sceglie di ricevere l’anticipo della NASpI anziché l’erogazione periodica. Se l'iniziativa imprenditoriale fallisce, il lavoratore deve comunque restituire l’intero anticipo se inizia un nuovo lavoro come dipendente durante il periodo coperto dalla NASpI.

Quindi….

L’art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22/2015 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non limita l’obbligo di restituire l’anticipo della NASpI in base alla durata del periodo di lavoro subordinato.

Questo quando il lavoratore non puĂ² continuare l’attivitĂ  imprenditoriale per cause non imputabili a lui.

In questi casi, la Corte ha stabilito che l'obbligo di restituzione non deve essere totale, ma proporzionale al periodo di lavoro subordinato svolto durante il periodo coperto dall'indennitĂ .

CdL Roberto Rossi

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