Assenze per Infortunio sul Lavoro e malattia professionale
Descrizione e normativa

La normativa fondamentale che regola gli infortuni sul lavoro in Italia è il D.P.R. n. 1124/1965, noto come "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
Questo documento stabilisce che un infortunio lavorativo si verifica a causa di un evento violento durante l'attività lavorativa, che può causare la morte, una disabilità permanente, totale o parziale, oppure una disabilità temporanea che necessita di un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
L'elemento della "causa violenta" si riferisce a un fattore esterno che agisce con intensità e in modo concentrato nel tempo. Per "occasione di lavoro" si intendono le circostanze, incluse quelle ambientali, in cui si svolge l'attività lavorativa e dove è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che questo provenga dall'apparato produttivo stesso sia da fattori legati alle condizioni personali del lavoratore, includendo qualsiasi situazione direttamente o indirettamente legata al lavoro.
Tipologie di rischio

Un importante concetto è quello del "rischio improprio", che comprende situazioni non tipiche della mansione specifica ma che sono comunque collegate all'ambiente di lavoro. Tuttavia, i rischi scelti volontariamente dal lavoratore per motivi personali, noti come "rischi elettivi", non sono coperti dalla tutela assicurativa (Cassazione, 4 luglio 2007, n. 15047).
Un'aggiunta significativa alla normativa è stata fatta con l'articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000, che ha esteso la copertura assicurativa agli infortuni "in itinere". Questi sono gli infortuni che accadono durante il tragitto normale di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, tra un posto di lavoro e un altro in caso di rapporti di lavoro multipli, o durante il tragitto abituale per andare a mangiare qualora non sia presente una mensa aziendale.
Procedure di Gestione e Notifica degli Infortuni sul Lavoro

Per garantire la corretta applicazione delle norme relative agli infortuni sul lavoro, è fondamentale che l'evento coinvolga un lavoratore coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Se l'incidente riguarda un lavoratore non soggetto a tale obbligo, l'evento deve essere trattato come una malattia comune.
Il lavoratore ha l'obbligo di informare immediatamente il proprio datore di lavoro in caso di infortunio, anche se di lieve entità, come specificato dall'articolo 52 del Testo Unico. In risposta, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'infortunato riceva assistenza medica, accompagnandolo a proprie spese all'ambulatorio INAIL più vicino o al pronto soccorso, secondo quanto stabilito dall'articolo 92 del Testo Unico.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL tutti gli infortuni che avvengono nell'ambiente di lavoro o a causa dell'attività lavorativa, ad eccezione di quelli con una prognosi di guarigione inferiore a tre giorni.
Questa denuncia deve essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il portale INAIL, entro due giorni dalla presa di conoscenza dell'evento e deve includere i riferimenti al certificato medico, che deve essere inviato telematicamente all'istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria che ha rilasciato il certificato.
Dal 14 dicembre 2018, è stata introdotta la funzionalità "Tramite file" per la comunicazione di infortunio, che permette l'invio di nuove comunicazioni tramite il caricamento di un file in formato XML.
Secondo l'articolo 54, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. "Jobs Act"), il datore di lavoro è obbligato a comunicare, entro due giorni, all'Autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.
Questo obbligo è considerato assolto con l'invio telematico della denuncia di infortunio all'istituto assicuratore, secondo le modalità descritte all'articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965.
Importanza della Tempestiva Notifica degli Infortuni sul Lavoro e Ampliamento delle Procedure Telematiche

Quando un lavoratore assicurato trascura di informare il proprio datore di lavoro riguardo un infortunio, e il datore di lavoro di conseguenza non ne viene a conoscenza in altro modo, non verrà corrisposta al lavoratore l'indennità per i giorni precedenti alla data in cui il datore di lavoro è stato informato dell’infortunio. È quindi cruciale che i lavoratori comunichino tempestivamente qualsiasi infortunio per garantire la corretta applicazione delle coperture assicurative.
Dal 12 ottobre 2017, è in vigore un obbligo specifico per i datori di lavoro di trasmettere, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, una comunicazione ai fini statistici e informativi. Questa comunicazione deve includere dettagli sugli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno, escluso il giorno dell'evento stesso. Questa misura mira a migliorare la raccolta di dati sugli infortuni, facilitando un'analisi più accurata e l'adozione di misure preventive più efficaci.
A partire dal 3 febbraio 2021, la procedura telematica per la Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, nonché le Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, è stata estesa a nuove categorie di lavoratori.
Queste includono:
- Riders,
- Beneficiari del reddito di cittadinanza impegnati in Progetti utili alla collettività (Assicurati PUC),
- Lavoratori in modalità agile,
- Studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
Responsabilità del Datore di Lavoro e Gestione Retributiva in Caso di Infortunio

L'articolo 73 del Testo Unico stabilisce chiaramente gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori infortunati. Al lavoratore che subisce un infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere l'intera retribuzione per il giorno dell'evento e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi, a meno che non siano previste condizioni migliori da altre norme legislative, regolamentari o da accordi collettivi o individuali.
Questo obbligo di pagamento persiste anche se la guarigione del lavoratore avviene entro il periodo di carenza. È valido anche per le giornate festive e in casi di malattia professionale sia nell'industria che nell'agricoltura. L'importo da erogare si calcola in base al salario medio giornaliero che il lavoratore ha percepito nei 15 giorni che precedono l'infortunio.
Dal punto di vista logistico, dal 12 luglio 2004, la competenza per la gestione degli infortuni sul lavoro è stata attribuita alla sede INAIL nel cui ambito territoriale risiede il lavoratore.
Questo significa che il datore di lavoro può scegliere di effettuare la denuncia di infortunio sia presso la sede INAIL competente per il luogo dove si svolgono i lavori sia presso quella nel cui ambito si è verificato l'evento, come precisato dalla circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004.
Questa regolamentazione assicura che i lavoratori infortunati ricevano un supporto economico immediato e adeguato, facilitando allo stesso tempo il processo di denuncia e gestione degli infortuni, assicurando che siano trattati efficacemente e con equità.
Procedura di Denuncia di Infortunio e Ruolo del Certificato Medico

Il datore di lavoro ha precise istruzioni riguardo alla gestione delle denunce di infortunio, come delineato nel Decreto Ministeriale del 15 luglio 2005. Se la denuncia di infortunio viene inviata per via telematica, il datore di lavoro non è tenuto a inviare contestualmente il certificato medico.
Tuttavia, se la prognosi dell'infortunio si estende oltre il terzo giorno, è necessario inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico che aggiorna la condizione dell'infortunato.
In circostanze gravi, come nel caso di un infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a inviare un telegramma all'INAIL entro 24 ore dall'incidente.
L'INAIL richiede la presentazione del certificato medico solo se non lo ha ricevuto direttamente dall'infortunato o dal medico certificatore.
Secondo la circolare n. 22 del 2 aprile 1998 dell'INAIL, anche se di norma il datore di lavoro è a conoscenza dell'infortunio prima di ottenere il certificato medico, la denuncia deve essere effettuata solo dopo aver ricevuto il certificato, poiché la corretta registrazione dipende dalla prognosi indicata.
Pertanto, il termine di due giorni per effettuare la denuncia obbligatoria inizia il giorno successivo alla ricezione del primo certificato medico.
Se un infortunio inizialmente ritenuto guaribile entro tre giorni si prolunga, il periodo per effettuare la denuncia inizia dal quarto giorno, come specificato dall'articolo 53, comma 2, del Testo Unico.
Se questo termine cade in una giornata festiva, il termine per la denuncia viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Regolamentazione delle Malattie Professionali e il riconoscimento assicurativo

Le malattie professionali sono regolate principalmente dal D.P.R. n. 1124/1965, il cui approccio legislativo non differisce molto da quello adottato per gli infortuni sul lavoro.
Per essere classificata come malattia professionale, è necessario che la patologia si sia sviluppata a causa dell’esposizione continuata a fattori nocivi ripetuti e costanti nel tempo durante l'attività lavorativa. In questo contesto, si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2110 del Codice civile.
L'INAIL, tramite la Nota n. 6275 del 1° settembre 2010, ha aggiornato l'elenco delle malattie professionali riconosciute (art. 139 T.U.).
È importante notare che anche una patologia che non sia inclusa nell'elenco delle malattie professionali tabellate dall'INAIL può essere riconosciuta come tale, a patto che esista un nesso causale chiaro e comprovato tra i fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro e l'insorgenza o il peggioramento della malattia.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, datata 19 maggio 2023, n. 13806, ha chiarito che la "conoscenza o conoscibilità" dell'origine professionale di una malattia si può desumere da elementi oggettivi ed esterni, quali una domanda amministrativa o una diagnosi medica contemporanea che rendano la malattia riconoscibile per l'assicurato.
La prescrizione del diritto a rivendicare un risarcimento inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore o i suoi eredi, agendo con ordinaria diligenza, possono ragionevolmente venire a conoscenza dell'origine professionale della malattia, basandosi su tali elementi oggettivi.
Inoltre, questa valutazione deve considerare le conoscenze scientifiche disponibili all'epoca, accessibili attraverso la consultazione medica.
Procedura di Denuncia per le Malattie Professionali e Responsabilità del Datore di Lavoro

La denuncia di una malattia professionale deve essere effettuata dall'assicurato al datore di lavoro entro 15 giorni dalla sua manifestazione, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del Testo Unico.
La mancata denuncia entro questo termine comporta la perdita del diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. La "manifestazione" della malattia professionale si considera avvenuta nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se, invece, la malattia non comporta un'astensione o si manifesta dopo la cessazione delle attività lavorative che hanno causato la malattia, la manifestazione si considera avvenuta nel giorno in cui è stata presentata la denuncia all'INAIL, come specificato dall'articolo 135 del Testo Unico.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare la malattia entro cinque giorni dalla notifica fatta dal lavoratore, secondo quanto stabilito dall'articolo 53 del Testo Unico. Le modifiche apportate dal D.M. del 30 luglio 2010 e chiarite successivamente dalla circolare INAIL n. 36 del 15 settembre 2010, stabiliscono che il datore di lavoro che effettua la denuncia di malattia professionale online è esonerato dall'obbligo di trasmettere contestualmente il certificato medico.
Quest'ultimo deve essere richiesto dall'INAIL solamente se non è stato ricevuto direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore. Nel caso in cui l'INAIL richieda il certificato al datore di lavoro, questo ha l'obbligo di trasmetterlo entro cinque giorni.
Importante sottolineare che la presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro è un atto necessario indipendentemente dal fatto che l'INAIL o il lavoratore siano già a conoscenza dell'evento.
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro nell'Interpello del 6 febbraio 2009, n. 5, se il lavoratore ha già presentato il certificato all'INAIL, il datore di lavoro rimane obbligato a presentare la denuncia su richiesta dell'INAIL.
CdL Roberto Rossi