Assunzione d’urgenza

Assunzione d'urgenza

Nell'ambito delle procedure di assunzione, l'articolo 9-bis, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 510 del 1996, successivamente integrato dalla legge n. 608 del 1996 e dettagliato nell'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, chiarisce un'importante eccezione per le aziende: in circostanze di urgenza legate alle necessità operative, è concesso posticipare l'invio della comunicazione di assunzione fino a 5 giorni dopo l'avvio effettivo del rapporto lavorativo.

È tuttavia obbligatorio, già dal giorno lavorativo precedente l'inizio dell'attività, inviare una notifica preliminare che attesti con precisione la data d'inizio, accompagnata dalle generalità del nuovo impiegato e dell'azienda. Questo invio iniziale, denominato "comunicazione sintetica provvisoria" in base alla Nota n. 4746 del 2007, deve contenere le informazioni fondamentali e rappresenta di fatto l'avvio formale del processo di comunicazione di assunzione, preludio a dettagli più approfonditi che verranno forniti successivamente.

La definizione di "urgenza legata a esigenze produttive" appare intrinsecamente ambigua: da un lato, potrebbe sembrare eccessiva, dato che in un contesto industriale ogni aspetto può essere collegato a necessità produttive; dall'altro, potrebbe risultare insufficiente, poiché, quali circostanze possono essere considerate veramente urgenti se non quelle situazioni di lavoro assolutamente imprescindibili dovute a forza maggiore?

Definizione d'urgenza

La Nota ministeriale n. 440 del 2007 ha affrontato questa questione cercando di definire l'urgenza attraverso esempi specifici, come le situazioni in cui le assunzioni sono necessarie per prevenire danni a persone o strutture, o in presenza di esigenze produttive, tecniche e organizzative che impediscono di rimandare l'impiego dei lavoratori.

Queste circostanze, riconosciute esplicitamente dal Ministero, possono portare a una reale impossibilità per il datore di lavoro di ottenere tutte le informazioni richieste per adempiere agli obblighi di comunicazione, influenzando talvolta anche l'identificazione degli stessi lavoratori coinvolti.

Di conseguenza, anche in questi casi di urgenza estesa a fattori produttivi, il datore di lavoro è comunque obbligato a notificare l'assunzione il giorno precedente l'instaurazione del rapporto lavorativo.

Assunzione per forza maggiore

Terremoti

L'assunzione per cause di forza maggiore o a seguito di eventi eccezionali rappresenta un'importante deroga all'obbligo di preavviso.

Questa particolare disposizione, dettagliata nella Nota n. 440 del 2007 emessa dal Ministero del Lavoro, esonera il datore di lavoro dalla necessità di comunicare l'assunzione il giorno precedente in situazioni di "forza maggiore" o di circostanze straordinarie imprevedibili che richiedono un intervento immediato.

In pratica, ciò include quegli scenari in cui il datore di lavoro si trova, senza alcun preavviso e spesso solo poche ore prima, nell'impossibilità di anticipare il bisogno di nuovo personale a causa di eventi inaspettati o di situazioni imprevedibili, rendendo così necessaria l'assunzione immediata.

Assunzione per cause di forza maggiore

Queste circostanze includono sia scenari di urgente necessità – come le assunzioni mirate a prevenire danni alle persone o alle strutture, sia le situazioni che impediscono il rinvio dell'ingaggio dei lavoratori.

In modo esemplificativo, il Ministero ha identificato casi quali quelli derivanti da calamità naturali (ad esempio, incendi, inondazioni, uragani, terremoti) o situazioni in cui è necessaria la sostituzione immediata di lavoratori indisponibili per malattia o altri motivi, annunciata proprio nel giorno dell'assenza.

Questi eventi, per la loro natura totalmente imprevedibile, rendono impossibile non solo il posticipo dell'assunzione ma anche la previsione di tale necessità il giorno precedente.

Quindi, è concesso al datore di lavoro di procedere alla comunicazione dell'assunzione al primo giorno lavorativo disponibile, senza la necessità di una comunicazione preliminare sintetica, come specificato nella Nota n. 4746 del 2007.

Questa deroga gioca un ruolo fondamentale, fungendo da salvagente per i datori di lavoro che si trovano nell'impossibilità pratica di raccogliere tutte le informazioni richieste per la comunicazione preliminare dell'assunzione, come previsto dal comma 2-bis dell'art. 9-bis del Decreto Legislativo n. 510 del 1996, a causa dell'imprevedibilità e dell'urgenza dell'evento.

Entro il quinto giorno

Pertanto, è necessario che la comunicazione dell'assunzione avvenga "entro il primo giorno utile e, in ogni caso, non oltre il quinto giorno" successivo all'evento, come indicato nella Nota n. 440 del 2007.

Parallelamente, la circolare ministeriale n. 20 del 21 agosto 2008 ha imposto linee guida specifiche per il personale ispettivo, stabilendo che la massima sanzione in caso di assunzioni dovute a forza maggiore o eventi straordinari si applicherà solo se l'ispettore determina, dopo un'attenta valutazione di tutte le circostanze, che non vi era una reale impossibilità di prevedere in anticipo il numero e le identità dei lavoratori coinvolti.

Successivamente, con la circolare n. 7155 del 20 aprile 2010, il Ministero del Lavoro ha evidenziato come l’entrata in vigore della Comunicazione unica inizio attività d’impresa (Com.Unica) possa determinare una impossibilità di adempiere all’obbligo della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro per le imprese che, contestualmente all’avvio dell’attività, hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno.

Facendo riferimento alla Nota n. 4746 del 2007, il Ministero ha interpretato che tale necessità di assunzione immediata tramite la Com.Unica potrebbe essere considerata come un caso di "forza maggiore".

Ecco che allora, le aziende avrebbero la possibilità di regolarizzare la comunicazione di assunzione entro cinque giorni dall'effettiva necessità, trovando nella coincidenza delle date tra la comunicazione unica e quella di inizio lavoro un legittimo motivo di forza maggiore.

Inoltre, la Nota n. 4746 del 2007 ha chiarito in maniera più dettagliata la deroga relativa alla comunicazione preliminare semplificata, indicando che questa misura supporta il datore di lavoro in situazioni in cui non sia possibile effettuare una comunicazione dettagliata (per esempio, a causa dell'assenza di informazioni complete in tempo utile) ma, allo stesso tempo, esistano impellenti motivi produttivi che impongono di non rinviare l'assunzione.

In tali contesti, si richiede al datore di lavoro di fornire prova dell'esistenza di un'urgenza legata all'attività produttiva, tale da rendere indispensabile procedere con l'assunzione senza alcun rinvio, nemmeno per un giorno.

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CdL Roberto Rossi
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