ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE

REQUISITI

Le misure di riduzione dei contributi sono stabilmente operative per i datori di lavoro che impiegano lavoratrici in specifiche situazioni di difficoltà, come stabilite dalla legge. Anche considerando le normative esistenti e le prassi applicate nel corso del tempo, per i datori di lavoro può risultare complesso accertare la reale presenza dei requisiti richiesti per le donne da assumere.

Queste di seguito sono le casistiche con le condizioni previste per l’ottenimento dello sgravio contributivo e gli obblighi dei datori di lavoro:

Condizioni di procedibilità

Obblighi del Datore di Lavoro

Donne di almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi

In regola con la sicurezza sul lavoro

Donne prive di un lavoro retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili ai Fondi strutturali o per mansioni con forte disparità di genere

In regola con il DURC

Donne prive di un lavoro retribuito da almeno 6 mesi, per mansioni con forte disparità di genere

Conformità con gli accordi e CCNL nazionali, territoriali

Donne prive di un lavoro retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Conformità con gli accordi e CCNL nazionali, territoriali

Per beneficiare dell'agevolazione, l'assunzione deve portare ad un aumento del numero medio dei lavoratori in azienda, confrontato con la media occupazionale esistente prima dell'assunzione. Questo incremento deve essere controllato mensilmente durante l'intera durata del periodo di validità del beneficio.

Nella sua forma strutturale, lo sgravio contributivo corrisponde al 50% ed è applicato ai contributi previdenziali dovuti all’INPS e all’INAIL. Questo vantaggio dura fino a un massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato (estendendosi anche alle eventuali proroghe del contratto), o fino a 18 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. È importante notare che la lavoratrice assunta beneficiando dello sgravio non deve essere stata licenziata nei 6 mesi antecedenti dall'attuale datore di lavoro o da un'impresa con una struttura proprietaria significativamente identica.

LA PARTICOLARITA’ NEL LAVORO INTERMITTENTE

Tipologia di Contratto

Dettagli

Carattere discontinuo o intermittente

Secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, con possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

Soggetti di età specifica

Per soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età

Fattispecie specifiche dalla contrattazione collettiva

Al ricorrere di fattispecie specificatamente individuate dalla contrattazione collettiva

Il contratto di lavoro intermittente stabilisce che l'impiegato si renda disponibile per un datore di lavoro, su chiamata, per eseguire lavori discontinui o intermittenti. Questo accordo può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. Durante i periodi di effettivo lavoro, il lavoratore intermittente ha diritto a un trattamento economico e normativo equivalente a quello di un lavoratore dello stesso livello e che svolga funzioni simili.

In tal senso, questo tipo di contratto non garantisce alla lavoratrice una continuità occupazionale né una stabilità di reddito.

Cosa si intende per “requisito di svantaggio occupazionale”?

La frase "prive di un lavoro regolarmente retribuito per almeno ventiquattro mesi", menzionata nella Legge n. 92/2012, specifica il criterio da verificare per la lavoratrice prima di procedere all'assunzione con agevolazioni. Durante i 24 mesi (o 6 mesi se la lavoratrice risiede in una regione meno sviluppata del Mezzogiorno) che precedono tale assunzione, il datore di lavoro deve accertare che:

1. La lavoratrice non abbia avuto un impiego subordinato sotto un contratto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) della durata di almeno 6 mesi (in questo caso conta la durata del lavoro svolto);

2. La lavoratrice abbia avuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (o simili) con un guadagno annuo superiore a 8.145 euro (qui la durata non è un fattore determinante);

3. La lavoratrice non abbia esercitato un'attività lavorativa autonoma che generi un reddito annuo lordo maggiore di 4.800 euro (anche in questo scenario, la durata dell'attività non è di rilievo).

Precisiamo!

L'INPS ha chiarito che l'agevolazione in questione non è applicabile per le assunzioni a chiamata di donne che soddisfano i criteri di svantaggio. La prestazione di lavoro intermittente, benché eseguita in modo discontinuo, è considerata una forma di contratto di lavoro subordinato.

Di conseguenza, se una lavoratrice ha avuto un contratto a chiamata nei 24 mesi antecedenti all'assunzione, ciò impedisce l'assunzione della stessa con i benefici previsti dalla Legge n. 92/2012. Questo perché un contratto a chiamata, come qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro subordinato, determina la perdita del cosiddetto requisito di svantaggio per la lavoratrice assunta come intermittente, secondo quanto specificato dall'INPS nella circolare n. 32 del 2021.

CdL Roberto Rossi

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Etichetta

Donne svantaggiate, Esonero per assunzione donne svantaggiate, Legge 92/2012, Sgravio contributivo


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