ESONERO CONTRIBUTIVO INPS

UNA SOLUZIONE WIN-WIN

In un contesto in cui l'attenzione alle fasce piĂ¹ vulnerabili della societĂ  è sempre piĂ¹ al centro delle politiche lavorative, emergono strumenti normativi di rilievo come l'esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Questa misura, che si inserisce nell'ambito di strategie piĂ¹ ampie per il contrasto alla povertĂ  e all'esclusione sociale, rappresenta un incentivo significativo per i datori di lavoro privati nell'inserimento lavorativo di queste categorie.

PRIME INDICAZIONI DA PARTE DELL’INPS

L'INPS ha recentemente fornito dettagli operativi sull'agevolazione contributiva relativa alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché sulle conversioni di contratti da determinato a indeterminato, per coloro che ricevono l'Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Queste istruzioni delineano i criteri di eleggibilità per i datori di lavoro, i tipi di rapporti di lavoro che possono beneficiare dell'esonero, l'entità e la durata di tale esonero, oltre ai requisiti necessari per accedervi, come indicato nella circolare INPS n. 111/2023

Secondo quanto preliminarmente sottolineato dall'INPS, il Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48) ha introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) a partire dal 1° settembre 2023 e l'Assegno di Inclusione (ADI) a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito di queste iniziative, il Decreto Lavoro 2023 prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono individui beneficiari dell’ADI o del SFL, allo scopo di favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO

L'agevolazione contributiva in esame è aperta a tutti i datori di lavoro operanti nel settore privato, senza distinzione tra coloro che rivestono o meno il ruolo di imprenditore, includendo anche coloro che operano nel settore agricolo.

Ăˆ necessario che i datori di lavoro inseriscano le proprie offerte di lavoro nel Sistema Informativo dedicato all'inclusione sociale e lavorativa.

Per ottenere il beneficio contributivo, è previsto che i servizi per il lavoro coinvolti stabiliscano un patto di servizio personalizzato, assicurando, per tutta la durata dell'esonero, la presenza di un responsabile dell'integrazione lavorativa dei beneficiari.

Il beneficio contributivo è valido per le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi i contratti di apprendistato, così come per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell'ADI o del SFL. Questo esonero si estende anche alle conversioni di contratti a tempo determinato in indeterminato. Le assunzioni o conversioni devono iniziare a partire dal 1° gennaio 2024.

Per poter beneficiare legittimamente dell'esonero, è essenziale che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia effettivamente percettore dell'ADI o del SFL. Questo requisito non è invece necessario nelle eventuali proroghe del rapporto di lavoro o nelle conversioni in contratti a tempo indeterminato.

In linea con l'obiettivo delle misure in questione, volte a contrastare la povertĂ  e l'esclusione sociale tramite percorsi di lavoro e inserimento sociale e professionale per i beneficiari dell'ADI e del SFL, non rientrano nell'ambito di applicazione di questa normativa:

- I contratti di lavoro a tempo indeterminato per personale in posizioni dirigenziali;

- I rapporti di lavoro intermittente, che si adattano alle esigenze variabili dei datori di lavoro, e le forme di lavoro occasionale.

L'incentivo contributivo si applica anche alle assunzioni tramite somministrazione di lavoro; tale agevolazione è inoltre valida per i rapporti di lavoro subordinato instaurati nell'ambito di un'associazione con cooperative di lavoro.

MISURA E DURATA DELL’ESONERO

Nel caso di assunzioni effettuate con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi i contratti di apprendistato, l'agevolazione corrisponde al 100% dei contributi previdenziali totali a carico del datore di lavoro, fino a un tetto massimo di 8.000 euro all'anno. Questo importo viene ricalcolato su base mensile, con un massimo di 666,66 euro al mese (calcolato come € 8.000 diviso 12 mesi). Per i rapporti di lavoro che iniziano o finiscono nel corso del mese, l'esonero viene calcolato giornalmente, con un valore di 21,50 euro al giorno (€ 666,66 diviso 31 giorni), per il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo dell’agevolazione viene ridotto proporzionalmente.

Questo esonero contributivo è disponibile anche per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell'ADI o del SFL.

In questi casi, l'agevolazione è concessa per un massimo di dodici mesi e non oltre la durata del contratto di lavoro. La misura dell’esonero è fissata al 50% dei contributi previdenziali totali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, con un limite massimo annuale di 4.000 euro, ricalcolato su base mensile.

Il massimale mensile per l'esonero dei contributi datoriali è quindi di 333,33 euro (€ 4.000 diviso 12 mesi). Per i contratti che iniziano o terminano nel corso del mese, questa soglia viene ridotta proporzionalmente, basandosi su un valore di 10,75 euro al giorno (€ 333,33 diviso 31 giorni), per ogni giorno di utilizzo dell’esonero contributivo.

Anche in questo scenario, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’esonero deve essere adeguato in modo proporzionale.

CUMULABILITA’ PARTICOLARI

L'agevolazione contributiva in questione puĂ² essere sommata ad altri esoneri contributivi previsti per l'impiego dei giovani e per l'ingaggio di donne in condizioni di svantaggio, così come con incentivi economici riservati all'assunzione di persone con disabilitĂ .

Inoltre, questo esonero è combinabile con ulteriori benefici che comportano una diminuzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

 DOMANDA E PROCEDURA

Per accedere al beneficio a cui ha diritto, il datore di lavoro è tenuto a presentare una richiesta all'INPS, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda online specificamente creato dall'ente e disponibile sul suo sito web, nella sezione "Portale delle Agevolazioni".

Una volta ricevuta la richiesta in formato elettronico, l'INPS procede nel modo seguente:

- Calcola la quantitĂ  del beneficio dovuto, basandosi sia sulle informazioni a sua disposizione riguardanti il Supporto per la formazione e il lavoro o l'Assegno di inclusione, sia sull'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, come indicato nella domanda;

- Verifica, attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato e nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni stabilite dai regolamenti europei sugli aiuti "de minimis", se è possibile concedere l'esonero richiesto al datore di lavoro;

- Fornisce una risposta positiva alla domanda, nel caso in cui emerga che il lavoratore è beneficiario dell'SFL o dell'ADI e che il datore di lavoro abbia sufficiente margine per gli aiuti "de minimis".

L'importo dell'esonero, così determinato attraverso le procedure online, rappresenta il limite massimo dell'agevolazione che potrà essere applicata nelle dichiarazioni contributive successive.

CdL Roberto Rossi
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Etichetta

Esonero, esonero contributivo, Esonero per assunzioni percettori ADI e SFL, Risparmio in assunzione, Sgravio contributivo


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