IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO
Il recesso per eccesso del periodo di comporto è una forma specifica di licenziamento, distinta dai licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L'art. 2110 del Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro puĂ² recedere dal contratto di lavoro al termine del periodo di comporto, come previsto dall'art. 2118 del Codice Civile. Questo tipo di licenziamento è disciplinato sia dalla normativa che dai contratti collettivi, ma esistono diverse interpretazioni giurisprudenziali riguardo alle modalitĂ di formalizzazione dello stesso.
Il Periodo di Comporto
Il comporto è l'intervallo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonostante la sospensione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Alla scadenza di tale termine, ciascuna delle parti puĂ² recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile. Se il datore di lavoro decide di procedere al licenziamento per eccesso del periodo di comporto, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo (art. 2110 del Codice Civile), ma deve comunque seguire un determinato iter procedurale.
La regolamentazione specifica del comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva. Solo per il personale impiegatizio, la durata del periodo di comporto è regolamentata dalla legge (art.6 Regio Decreto Legge n°1825/24), in relazione all'anzianitĂ di servizio. Questa prevede un periodo di comporto di tre mesi se l'anzianitĂ di servizio è inferiore ai 10 anni, e di sei mesi se l'anzianitĂ di servizio supera i 10 anni. A meno che la contrattazione collettiva non preveda condizioni piĂ¹ favorevoli, in tal caso prevale la disposizione del CCNL applicato.

Calcolo del Periodo di Comporto
La contrattazione collettiva prevede due modalitĂ di calcolo del comporto:
- il comporto secco, quando il periodo di conservazione del posto (ovvero il numero massimo di giorni di assenza) è riferito a un singolo e ininterrotto evento di malattia
- il comporto per sommatoria, quando il periodo di conservazione del posto è la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia o una pluralità di malattie verificatesi in un determinato lasso di tempo.
Ad esempio, nel caso di comporto per sommatoria, supponiamo che un lavoratore sia in malattia dal 1 giugno 2023 al 6 ottobre 2023, quindi per 128 giorni. Per calcolare il comporto, è necessario considerare il periodo di un anno immediatamente precedente all'ultimo certificato di malattia (ovvero dal 01.06.2022 al 31.05.2023) e sommare al periodo di malattia in corso (128 giorni) i giorni di assenza per malattia effettuati in tale periodo. Se il totale dei giorni di assenza supera il limite stabilito dal contratto collettivo, il lavoratore avrà superato il periodo di comporto.
Ăˆ importante sottolineare che nel calcolo dei giorni di comporto si includono tutti i giorni del calendario, compresi quindi i sabati, le domeniche e le festivitĂ . Non si calcolano invece le assenze per malattia determinate da gravidanza o puerperio.
Aspettativa Non Retribuita
Alcuni contratti collettivi prevedono la possibilitĂ di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, una volta superato il termine di comporto. Questo prolunga i termini temporali per procedere al licenziamento. Il diritto all'aspettativa deve essere esercitato alla scadenza del termine contrattuale di conservazione del posto. In generale, i contratti subordinano l'utilizzo dell'aspettativa a una serie di condizioni, tra le quali rientra la richiesta da parte del lavoratore interessato. Il datore di lavoro non puĂ² quindi collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa.
Procedura di Licenziamento per Eccesso del Periodo di Comporto
Alla scadenza del periodo di comporto ed eventuale aspettativa non retribuita, il datore di lavoro puĂ² licenziare il lavoratore senza attivare la procedura di contestazione disciplinare e senza dover dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo di licenziamento, in quanto l'eccesso del comporto legittima il recesso datoriale. Il recesso, comunicato per iscritto nel rispetto del periodo di preavviso, deve essere tempestivo rispetto al decorso del termine di comporto.
Questa forma di licenziamento è disciplinata sia dalla normativa che dai contratti collettivi, ma esistono diverse interpretazioni giurisprudenziali riguardo alle modalità di formalizzazione dello stesso.
CdL Roberto Rossi