Il contratto collettivo nazionale (CCNL) può prevedere che il datore di lavoro possa liquidare i permessi non fruiti dai lavoratori nell'anno di maturazione, evitando un possibile aumento dei costi al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questi permessi contrattuali, noti come Rol, permettono ai dipendenti di assentarsi senza subire decurtazioni sulla retribuzione.

La maggior parte dei contratti prevedono la monetizzazione del monte ore residuo a fine anno, mentre alcuni consentono la fruizione per un ulteriore periodo rispetto a quello di maturazione. Tuttavia, le interpretazioni ministeriali e dell'Inps hanno aperto alla possibilità di siglare accordi che superino la previsione contrattuale nazionale, consentendo la fruizione dei permessi anche in periodi successivi all'anno di competenza.

In molti contesti aziendali, è prassi utilizzare politiche di accantonamento del monte ore residuo, agevolando i lavoratori, ai quali viene riconosciuta la possibilità di avere una riserva più consistente da utilizzare in base alle proprie esigenze. L'azienda, in tal modo, evita un immediato esborso procrastinandolo, solo in caso di mancata fruizione dei permessi, a un momento successivo o al più tardi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Se le imprese sono interessate a tale soluzione, devono sottoscrivere accordi aziendali o individuali con i lavoratori, altrimenti vige la previsione dei contratti collettivi nazionali. Questi accordi derogatori sono stati ammessi dal ministero del Lavoro e dall'Inps, in quanto i Rol sono considerati diritti disponibili alle parti, non esistendo alcuna previsione di legge che ne preveda l'indisponibilità. La contrattazione di secondo livello e la pattuizione individuale possono, quindi, derogare alla previsione contrattuale nazionale.

CdL Roberto Rossi

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contrattazione collettiva, monetizzazione dei permessi, permessi retribuiti, Prassi, ROL


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