Anticipo contributi dovuti su ferie non godute

Le 4 settimane di ferie retribuite, maturate annualmente dal lavoratore subordinato, devono essere fruite entro limiti di tempo predeterminati:

  • per almeno 2 settimane, nel corso dell'anno di maturazione 
  • le restanti 2 settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

In caso di mancata fruizione delle ferie, il datore di lavoro è obbligato a versare la relativa contribuzione previdenziale entro il mese di agosto del secondo anno successivo, dunque, entro il 20 agosto 2024 per maturate nel 2022 e ancora non fruite.

Periodo di ferie

Termine per la fruizione

Anticipazione dei contributi

Termine per versare i contributi

Maturate nel 2022

30/06/2024

07/2024

20/8/2024

Esempio di calcolo contributi

Per determinare la contribuzione dovuta, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso per ferie/ROL/ex festivitĂ  non godute:

Esempio pratico di ferie non godute e calcolo dei contributi

Per calcolare i contributi dovuti sulle ferie non godute, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza (luglio 2024) anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute.

Semplificando, supponiamo che la retribuzione mensile del dipendente sia di 2.000 euro e che il compenso per una settimana di ferie sia di 500 euro. Poiché il dipendente non ha goduto di 2 settimane di ferie, il compenso per le ferie non godute è di 1.000 euro (2 settimane x 500 euro).

La retribuzione imponibile per il mese di luglio 2024 sarà quindi di 3.000 euro (2.000 euro di retribuzione mensile + 1.000 euro di ferie non godute) e su questa somma il datore di lavoro calcolerà i contributi da versare all’istituto previdenziale.

Sospensione dei termini di fruizione

Il termine obbligatorio di fruizione delle ferie si sospende se si realizza una causa di sospensione del rapporto (congedo di maternitĂ  obbligatoria o facoltativa, malattia, CIG).

Recupero della contribuzione versata

Nel mese in cui il lavoratore beneficerĂ  effettivamente di tali periodi di ferie, il datore di lavoro opera la diminuzione dell'imponibile del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie/ROL/ex festivitĂ  non godute e, contestualmente, recupera la relativa contribuzione giĂ  versata. Il recupero della contribuzione puĂ² essere effettuato entro 12 mesi dall'avvenuto assoggettamento dei medesimi periodi.

Sanzioni amministrative

L'assoggettamento contributivo delle ferie scadute non godute non esclude l'applicazione in capo del datore di lavoro delle sanzioni amministrative. Infatti, la violazione degli obblighi in materia di ferie è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro, incrementata in relazione al numero di lavoratori coinvolti e alla persistenza delle violazioni riscontrate.

Nello specifico, essa varia:

- Da 480 a 1.800 euro, se la violazione si riferisce a piĂ¹ di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni;

- Da 960 a 5.400 euro, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, se la violazione si riferisce a piĂ¹ di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni (art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003).

E’ importante per i datori di lavoro assicurarsi che i dipendenti fruiscano delle ferie entro i termini stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi e, in caso contrario, versare i contributi previdenziali entro i termini stabiliti, al fine di evitare sanzioni amministrative e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

CdL Roberto Rossi


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ferie, Ferie non godute, La monetizzazione delle ferie, Mnacato godimento delle ferie, Sanzioni amministrative, Versamento dei contributi sulle ferie


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